STATUTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione "IMPRENDITORI ARTIGIANI DI VALEGGIO SUL MINCIO", con sigla "I.A.V.". L'Associazione Imprenditori Artigiani di Valeggio sul Mincio è retta dal presente Statuto e dal "Regolamento" redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 - SEDE
L'Associazione Imprenditori Artigiani di Valeggio sul Mincio ha sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Via dell'Artigianato n. 20.
Art. 3 - DURATA
L'Associazione Imprenditori Artigiani di Valeggio sul Mincio ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte di 10 (dieci) anni in 10 (dieci) anni.
Art. 4 - OGGETTO SOCIALE
L'Associazione Imprenditori Artigiani di Valeggio sul Mincio che si ispira a principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di promuovere tra i propri soci la cooperazione, l'associazionismo, l'aggregazione, il miglioramento della produzione, nonché la formazione e l'informazione valide per tutti gli associati. L'Associazione "I.A.V." potrà promuovere, nell'interesse dei propri soci, ed in funzione delle necessità e/o richieste rilevate, attività di consulenza in campo tecnico-professionale ed economico-finanziario avvalendosi dell'attività di collaborazione di esperti e consulenti esterni di fiducia preventivamente individuati ed incaricati. L'Associazione "I.A.V." potrà, inoltre, perseguire tutti gli altri scopi consentiti dalla Legge.
Art. 5 - SOCI
Il numero dei soci è illimitato, ma non può esser inferiore a 9 (nove). Possono godere del titolo di socio:
- le imprese riconosciute artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni legislative purché abbiano Sede nel territorio del Comune di Valeggio;
- le piccole imprese operanti in settori anche diversi dall'artigianato (commercio, turismo, servizi) sempre che abbiano la sede nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione della stessa. La delibera di ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro dei Soci.
Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati:
a) al versamento delle quote sociali sottoscritte;
b) al versamento di una tassa di ammissione;
c) al pagamento di eventuali diritti di Segreteria o altre commissioni nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
Il vincolo sociale cessa per decesso, recesso, decadenza e/o esclusione del socio.
Nel caso di decesso del socio titolare:
- di ditta individuale il rapporto potrà continuare con gli eredi solo con il consenso del Consiglio Direttivo. Nella fattispecie gli eredi dovranno nominare un rappresentante comune che rappresenterà legalmente la ditta nei rapporti con l'associazione "I.A.V.";
- qualora l'aderente sia una società, nel caso del decesso del legale rappresentante o di uno dei legali rappresentanti e per ogni altra modifica della compagine sociale, il Consiglio Direttivo può decidere sul proseguimento o cessazione del rapporto.
Il recesso avviene su:
- domanda del socio inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo che deciderà in merito entro tre mesi dal ricevimento della raccomandata medesima.
La dichiarazione di recesso, comunicata dal socio nei modi e nei termini sopradescritti, deve essere annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque, ha effetto dalla data in cui sono stati assolti tutti gli obblighi assunti dal socio, connessi e dipendenti dalla partecipazione all'associazione "I.A.V.".
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'impresa:
- per la quale sia stata disposta la cancellazione dal Registro delle Imprese;
- che venga messa in liquidazione;
- che sia pronunciata a suo carico una procedura concorsuale;
- che trasferisca la sede al di fuori della Provincia in cui ha sede la "I.A.V.".
L'esclusione del socio può avvenire:
- per delibera del Consiglio Direttivo ove vengano meno i requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto per la sua appartenenza all'associazione "I.A.V.";
- per mancato adempimento di uno o più obblighi assunti verso l'associazione "I.A.V.", ivi incluso il pagamento anche parziale dei contributi periodici, qualora previsti, ed altre competenze dovute deliberate dal Consiglio;
- per l'inosservanza delle norme statutarie, di Regolamento e delle delibere degli Organi sociali;
- per comportamento palesemente contrario e/o scorretto nei confronti degli altri soci o dell'Associazione stessa;
- nei casi previsti dalla legge.
Il Socio ogni qual volta cessi il vincolo sociale:
a) deve assolvere tutti gli obblighi pendenti verso l'associazione "I.A.V." con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
b) è responsabile verso i terzi nei limiti delle quote sociali sottoscritte per le obbligazioni assunte dall'associazione "I.A.V." sino al giorno in cui ha mantenuto la qualifica di socio.
Art. 8 - LIQUIDAZIONE E CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI
La cessazione del vincolo sociale dà diritto alla sola liquidazione delle quote sociali versate inizialmente all'atto dell'adesione come socio e saranno restituite senza interessi. La liquidazione delle quote sociali deve essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale. Il Consiglio Direttivo deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni previsto dall'art. 2530 del c.c., la liquidazione delle quote sociali ove, alla fine dell'esercizio, accerti che la liquidazione stessa comporterebbe una diminuzione del capitale sociale superiore al 20% (venti per cento), rispetto all'esercizio precedente.
Trascorso il termine di prescrizione, le quote sociali non restituite per irreperibilità dei legittimi beneficiari, saranno imputate a riserva. Le quote sociali non possono essere cedute tra vivi con effetto verso l'associazione "I.A.V." se la cessione medesima non è autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale formato dalle quote sottoscritte e versate dai Soci del valore di Euro 50 (cinquanta) ciascuna;
b) dal fondo di riserva legale costituito da una quota pari al 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali;
c) dalle quote non rimborsate per irreperibilità dei soci beneficiari;
d) dalle quote dei soci esclusi per insolvenza;
e) da eventuali contributi della Regione e/o altri Enti pubblici e/o di privati;
f) dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e/o privati.
Il Patrimonio sarà esposto a bilancio in una o più voci che possono meglio identificare la provenienza o la destinazione delle somme iscritte. Alle spese di gestione dell'associazione "I.A.V." si provvede con le somme provenienti:
- dalle tasse di ammissione;
- da eventuali diritti di Segreteria o altre commissioni nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- dalle competenze sulle prestazioni di specifici servizi;
- dalle rendite patrimoniali;
- da eventuali contributi a tal fine specificatamente erogati da qualsiasi Ente pubblico o privato.
Art. 10 - ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
a) - l'Assemblea dei Soci;
b) - il Consiglio Direttivo;
c) - il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 - ASSEMBLEE DEI SOCI
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata in una qualsiasi sede, purché nel comune di Valeggio sul Mincio, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato con uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza medesima, nonché l'ordine del giorno (O.d.G.) delle materie da trattare. L'O.d.G. dovrà essere altresì affisso, in modo ben visibile, nell'albo sociale entro lo stesso termine di cui sopra e cioè almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualora il numero dei soci superi il numero di 100 (cento) l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anziché inviato in uno dei modi sopradescritti, può essere pubblicato nel "Foglio Annunzi Legali" della provincia e in almeno un giornale quotidiano di ampia diffusione in provincia di Verona. Hanno diritto a voto i Soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto qualunque sia il numero delle quote sociali versate. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio o da un familiare, purché direttamente coinvolto nell'impresa Artigiana, al quale deve rilasciare comunque regolare delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che prevede, di volta in volta, alla nomina di un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio nei casi di legge.
Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Statuto;
- nomina il Collegio dei Revisori contabili, soci o non soci, per quanto di sua competenza;
- nomina il Presidente del Consiglio dei Revisori dei conti;
- determina il compenso dei Revisori;
- detta le linee generali della gestione della società;
- delibera sulle operazioni di investimento di natura immobiliare.
L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di particolari necessità, essa potrà essere convocata entro i sei mesi successivi all'esercizio sociale rendicontato. L'Assemblea può in oltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.
Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione "I.A.V.";
- sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri;
- per quanto ad essa espressamente riservato dalla Legge vigente.
L'assemblea straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione almeno un decimo dei soci con diritto a voto. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti e dei rappresentati per delega. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno un quarto dei soci con diritto a voto.
Art. 14 - COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente. Il presidente non può essere rieletto tale per più di due mandati consecutivi. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione. I consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo di seguito, decadono dall'incarico senza che vi sia bisogno di alcuna pronuncia assembleare. Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare uno o più consiglieri si applicherà l'art. 2386 del c.c. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica fino al 31.12.2003.
Art. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri relativi alle gestione ordinarie e straordinaria dell'associazione "I.A.V." eccetto quelli riservati all'Assemblea dei Soci per Legge o dello Statuto. In particolare il Consiglio Direttivo:
a) convoca l'Assemblea e dà esecuzione delle sue delibere;
b) delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sulla esclusione dei soci;
c) redige ed approva il testo del Regolamento interno;
d) redige il bilancio d'esercizio;
e) decide sulla ripartizione e destinazione degli utili di esercizio e delle rendite patrimoniali;
f) assume e licenzia il personale dell'associazione "I.A.V" fissandone le mansioni e la retribuzione;
g) stipula opportune convenzioni con Aziende di Credito, Società finanziarie, e/o Enti diversi per il raggiungimento dei fini istituzionali;
h) delibera sulla eventuale partecipazione e/o affiliazione a Consorzi Regionali e/o Nazionali al fine di migliorare o potenziare l'attività dell'associazione "I.A.V.".
Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta al mese. Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal almeno 5 (cinque) Consiglieri. L'avviso di convocazione, contente l'O.d.G., deve essere spedito, salvo casi d'urgenza, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione a mezzo avviso inviato con una delle seguenti modalità: telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail da spedirsi al domicilio o all'indirizzo della sede dell'impresa facente capo al Consigliere stesso ed al domicilio di ciascun Revisore dei Conti. Nel caso di convocazione a mezzo fax o via e-mail l'interessato dovrà confermare la ricezione della convocazione medesima. Nei casi d'urgenza la convocazione dovrà essere fatta a mezzo di telegramma, contenente l'O.d.G., almeno il giorno precedente la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. In seno al Consiglio Direttivo il voto non può essere espresso per delega. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'art. 2391 del c.c.
Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori (CdR) è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il membro con funzione di Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora tale competenza non sia riservata ad altri per Legge. I revisori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione "I.A.V", accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto sociale. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle sue funzioni può richiedere ai Consiglieri qualsiasi notizia e/o informazione sull'andamento delle operazioni sociali ed ha accesso a qualsiasi documento e/o libro contabile. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni esercizio per redigere regolare verbale da trascrivere sull'apposito libro delle deliberazioni del Collegio stesso, accertando la consistenza di cassa e l'esistenza di tutti gli altri valori di proprietà sociale o ricevuti dall'Associazione in pegno, cauzione o custodia. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. I revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte in cui siano inseriti, nell' O.d.G. in discussione, argomenti di carattere finanziario e alle Assemblee ai sensi dell'art. 2405 del c.c.
Art. 18 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, anche in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questi spettano al Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi al Consigliere più anziano di età.
Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto, a termini di legge, il bilancio annuale. Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti, nella misura stabilita secondo termini di legge, al fondo riserva legale e la rimanenza sarà destinata secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e comunque per finalità di esclusi interesse per la promozione e lo sviluppo delle attività dell'associazione "I.A.V."
Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento anticipato dell'associazione "I.A.V." la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a scopi di beneficenza e/o ad altre associazioni aventi scopi analoghi. Le somme spettanti ai soci non riscosse entro 3 (tre) mesi dalla iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2455 del c.c. devono essere depositate presso un istituto di credito, con l'indicazione del nome e del cognome del beneficiario.
Art. 21 - RINVIO A NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Associazioni non aventi scopo di lucro.

